ARTICOLO FEB. 2022
L’adesione alla previdenza complementare è associata alla possibilità di beneficiare di una tassazione favorevole in tutte le sue fasi (contribuzione, accumulo e prestazioni): guida rapida ai vantaggi fiscali
Aderendo alla previdenza complementare si beneficia di una tassazione favorevole per tutte le fasi: contribuzione, accumulo e prestazioni. Per i lavoratori dipendenti, il regime favorevole si applica anche al TFR versato al fondo. In dettaglio il regime fiscale delle tre fasi.
Contribuzione
Il totale dei contributi versati al fondo (aderente + datore di lavoro) sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente per un importo annuo non superiore a 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite, non si devono considerare le quote di TFR conferite al fondo. In pratica avendo un reddito di 25.164 euro l’anno e versando 5.164,57 euro al fondo, si pagheranno le tasse solo su 20.000 euro.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i versamenti al fondo oppure, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’aderente deve comunicare al fondo l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti dal reddito e che non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Questi importi, su cui sono già state pagate imposte, saranno esclusi dalla base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale e quindi liquidati integralmente.
Per quanto riguarda i contributi versati in favore di familiari fiscalmente a carico ed iscritti alla previdenza complementare, gli stessi possono essere dedotti, in primo luogo, dall’eventuale reddito di detti familiari, fino ad azzerarli; per l’ammontare eccedente e quindi non dedotto, l’iscritto potrà dedurli unitamente a quelli datoriali e individuali relativi alla propria posizione nel limite complessivo di 5.164,57 euro annui. Se i versamenti per il familiare a carico superano, sommati ai contributi dell’aderente principale, il limite di deducibilità, tale quota potrà essere portata in deduzione da un altro eventuale familiare a carico. Da tenere comunque presente che è anche possibile non dedurre i contributi versati per il familiare a carico optando per dichiararli integralmente quali non dedotti.
Un’ulteriore facilitazione è stata prevista per i lavoratori la cui prima occupazione è successiva all’1 gennaio 2007 ai quali è consentito, nei venti anni successivi ai primi cinque di partecipazione alla previdenza complementare, dedurre annualmente dal reddito complessivo contributi eccedenti l’importo di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro ed i contributi effettivamente versati in tali cinque anni di partecipazione, comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro. Questa complessa norma serve a consentire ai neolavoratori di sfruttare al massimo il limite di deducibilità: infatti, a inizio lavoro, è difficile avere versamenti (datoriali e propri) di 5.164,57 euro, con il risultato di perdere parte della deducibilità. Quest’opzione a partire dal sesto anno di lavoro consente di recuperare tale deducibilità, alzando il limite dei 5.164,57 euro per i successivi 20 anni fino a recuperare la deduzione disponibile e non sfruttata.
Infine, l’aderente che abbia chiesto e ricevuto un’anticipazione e desideri reintegrarla, per i contributi versati quali reintegro ed eccedenti il limite di 5.164,57 euro annui, può scegliere di vedersi riconosciuto un credito d’imposta pari a quella pagata al momento dell’erogazione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Accumulo
Sul rendimento maturato in ciascun periodo d’imposta, viene applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%. Onde evitare una penalizzazione per l’investimento da parte dei fondi in titoli del debito pubblico e in altri titoli ad essi equiparati i cui rendimenti scontano l’aliquota agevolata nella misura del 12,50%, la base imponibile dell’imposta sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi è determinata, relativamente ai rendimenti dei titoli pubblici ed equiparati, in base al rapporto tra l’aliquota del 12,50% e, quella della nuova legge, del 20%. In pratica, i rendimenti dei titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,5% (12,5/20*100= 62,5). L’aliquota applicabile è determinata sulla composizione del portafoglio al 31.12 dell’anno antecedente a quello in corso (composizione 2013 per tassazione nel 2014, composizione 2014 per tassazione nel 2015 e così via). Inoltre, per investimenti in attività finanziarie di lungo periodo in settori dell’economia reale viene riconosciuto al fondo pensione un credito d’imposta per l’anno successivo.
I rendimenti assoggettati a imposta sostitutiva saranno esenti al momento della liquidazione, salvo alcune particolari situazioni (si veda il regime fiscale delle prestazioni).
Prestazioni
Anticipazioni
Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) si applica l’aliquota del 23%, a titolo di imposta, ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie alle quali si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.
Riscatto immediato totale (cessazione per dimissioni volontarie, inoccupazione fino a 48 mesi anche in mobilità)
Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, si applica l’aliquota del 23%, a titolo di imposta definitiva.
Riscatto parziale o totale (inoccupazione oltre 24 mesi, inabilità, decesso prima del pensionamento)
Sull’intero importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
L’importo della prestazione al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore all’1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in questo caso, la rendita anticipata sarà pertanto assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dall’1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dall’1 gennaio 2007
Prestazione al pensionamento
Quota capitale: sull’importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione.
Quota in rendita: sull’importo della rendita relativa al capitale finale, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate si applica l’aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo con un limite massimo di 6 punti percentuali di riduzione, mentre la rivalutazione della rendita è assoggettata alla fonte all’imposta sostitutiva del 26%. La rivalutazione viene calcolata come differenza fra l’importo annuo della rendita vitalizia in corso di erogazione e la rata iniziale a tasso tecnico 0%. La parte di rivalutazione della rendita riferibile ai proventi derivanti da titoli pubblici è soggetta a ritenuta al 26% su un imponibile ridotto al 48,08%.
Da sottolineare come si paghi sempre solo la percentuale indicata e null’altro, in quanto le prestazioni del fondo pensione non si cumulano con altri redditi: di conseguenza, non aumentano la tassazione ordinaria e non pregiudicano l’ottenimento di prestazioni sociali da parte dello Stato.