ARTICOLO AGOSTO 2024
Le Compagnie di Assicurazione sono società di capitali autorizzate a esercitare l’attività assicurativa, intesa come tutela dei rischi e dei bisogni dei soggetti che si rivolgono loro. In particolare, per poter essere autorizzate a operare quali Compagnie assicurative, tra i vari obblighi, le imprese italiane:
- devono svolgere solo l’attività assicurativa o riassicurativa, le attività strumentali e connesse, e le poche altre attività consentite dalla legge;
- devono operare, almeno in parte, all’interno del territorio nazionale, non potendo esercitare la propria attività in modo esclusivo fuori dall’Italia;
- non possono dar corso a operazioni espressamente vietate dalla legge (a titolo esemplificativo, non è possibile assicurare il prezzo del valore del riscatto per ipotesi di sequestro di persona).
In linea generale, le Compagnie assicurative non possono poi operare sia nel ramo vita che nel ramo danni, salvo per quelle autorizzate ad operare prima del 15 marzo 1979. Oltre a questa serie di limitazioni, le società che aspirino all’autorizzazione a operare come compagnie assicurative, devono soddisfare alcune condizioni necessarie in termini di solidità patrimoniale, onorabilità e professionalità dei suoi soggetti apicali e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo.
Dunque, a differenza di quanto non accada per fondi sanitari e società di mutuo soccorso, l’esercizio dell’attività assicurativa privata – che consiste necessariamente in attività di impresa da svolgersi in forma di società – prevede uno scopo di lucro. Detto altrimenti, nel rispetto di regole e vincoli stabiliti per legge, una sana impresa di assicurazione raccoglie i premi dalla platea dei potenziali contraenti e crea opportune riserve da utilizzare per poter corrispondere i futuri eventuali indennizzi, capitali e rendite, investendo dunque risorse con questa precisa finalità: l’ammontare complessivo dei premi richiesti deve essere, infatti, sufficiente a mantenere l’impegno di rivalere gli assicurati al verificarsi degli eventi attinenti alla vita umana definiti dal contratto di assicurazione, oltre a remunerare i propri soci per l’investimento svolto.
Il ruolo delle Compagnie nel campo di sanità e salute
Fatte queste doverose premesse, è bene precisare che anche le Compagnie di Assicurazione possono essere considerate a pieno titolo tra i soggetti protagonisti della sanità integrativa, cui concorrono di fatto attraverso coperture assicurative che possono essere indirizzate sia alla protezione da grandi rischi sia all’eventualità di malattia e infortuni, solitamente a fronte del pagamento di un premio annuale. La peculiarità rispetto a fondi sanitari e società di mutuo soccorso è tuttavia evidente: oltre a porsi come tutela (per costi, modalità e tempi) per prestazioni integrative rispetto a quelle offerte dal SSN, le polizze assicurative possono prevedere rimborsi e risarcimenti relativi non solo a spese mediche sostenute, ma anche rispetto alle perdite finanziarie dell’assicurato a seguito di malattie, infortuni, condizioni di invalidità o non autosufficienza.
Nel concreto, le prestazioni garantite – così come l’eventuale importo di massimali, franchigie e del premio stesso – dipenderanno dal tipo di polizza stipulata: il mercato assicurativo permette infatti sempre più spesso ai propri assicurati, anche a mezzo di coperture aggiuntive, di “personalizzare” e “comporre” le proprie soluzioni di assicurazione sulla base delle proprie effettive esigenze. Attenzione, però, perché non è detto che tutte le possibili coperture siano estendibili a quanti desiderano aderire: alle Compagnie di Assicurazione è infatti concesso di applicare dei criteri di selezione. Sono ad esempio spesso previsti sia limiti di età all’ingresso sia accertamenti sullo stato di salute dell’aderente, al termine del quale spetterà alla parte assicuratrice la decisione di assicurare (o meno) il cliente sulla base delle risposte pervenute.